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Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altra specie di credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente domiciliato in Svezia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (compresa l'imposta sulle obbligazioni), la Svezia accordera', agli effetti della imposta svedese, una deduzione che compensi l'imposta corrisposta in Italia. Nel caso d'instaurazione in Svezia, dopo la firma della presente Convenzione, di una imposta ritenuta alla fonte sugli interessi, i due Stati si concerteranno.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958

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