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1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione;
  • b)per quanto concerne le altre imposte sul reddito, nonche' le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione. 3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dal trasporto internazionale marittimo ed aereo, firmata il 12 aprile 1949, e' abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione, in conformita' al precedente paragrafo 2. 4. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno Stato contraente relativa ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio incluso successivo alla firma della presente Convenzione e fino alla sua entrata in vigore, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.

Testo in vigore dal 27 maggio 1982 al 8 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282~art30 · fonte su Normattiva