1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali il presente accordo sara' applicato. 2. Ogni Parte contraente potra', all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva, estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione del presente accordo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detta Parte sia responsabile o per il quale essa sia autorizzata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente, potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 10 del presente accordo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;795~art9 · fonte su Normattiva