Art. 10 (Accordo)
1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni membro od ogni membro associato della Unione internazionale delle telecomunicazioni che non sia membro del Consiglio d'Europa potra', previo assenso del Comitato dei Ministri, aderire al precedente Accordo. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia un mese dopo la data del deposito stesso.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
