Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo 10, la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
