1. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimita' della destinazione delle somme incassate a, titolo dei riimborsi in capitale e dei pagamenti in interessi dei prestiti a condizioni speciali, nonche' della loro eventuale nuova attribuzione agli Stati associati. 2. Successivamente, e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6, il Consiglio decide all'unanimita' se tali somme debbano essere rimborsate agli Stati membri o destinate dalla Comunita' ad altre operazioni.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
