Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente Convenzione un importo globale di 730 milioni di unita' di conto e' fornito:

  • a)per 666 milioni di unita' di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al "Fondo europeo di sviluppo" qui di seguito denominato il Fondo e' impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unita' il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
  • b)fino a concorrenza di 64 milioni di unita' di conto dalla Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art16 · fonte su Normattiva