La Comunita' e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della Covenzione nei cofronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire sin da ora a favore della Comunita' la reciprocita' di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione. Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al piu' tardi tre anni dopo la entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art61 · fonte su Normattiva