Ogni Stato puo', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estendera' a tutti i territori che egli rappresenta sul piano delle relazioni internazionali, o ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato. In seguito, ogni estensione del genere dovra' essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'estensione avra' effetto, per quanto concerne le relazioni tra gli Stati contraenti, dodici mesi dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 46, numero 4, che non hanno sollevato obiezioni all'estensione e il territorio o i territori dei quali lo Stato in questione assicura le relazioni internazionali e rispetto al quale o ai quali la notifica sara' stata fatta. Tale obiezione puo' anche essere sollevata dagli Stati membri quando ratificano, accettano o approvano la Convenzione successivamente all'estensione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art43 · fonte su Normattiva