Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, in virtu' dell'articolo 20, primo capoverso. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'adesione avra' effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. L'accettazione sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrera' in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art21 · fonte su Normattiva