[1]Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965

[2]Gli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1 965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale si applicano per gli atti di citazione, o atti equivalenti, trasmessi ai sensi della presente convenzione come si applicano a siffatti documenti trasmessi ai sensi della convenzione dell'Aia e pertanto:

[3]1. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compare, il giudice e' tenuto e soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

  • i)o che l'atto e' stato notificato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
  • ii)o che l'atto e' stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione e che, in ciascuna di tali eventualita', sia la notificazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perche' il convenuto abbia avuto la possibilita' di difendersi;
  • b)ciascuno Stato membro ha la facolta' di dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che i propri giudici, nonostante le disposizioni della lettera a), e benche' nessuna attestazione che dia atto della notificazione o della consegna sia stata ricevuta, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:
  • i)l'atto e' stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente convenzione;
  • ii)dalla data di invio dell'atto e' trascorso un termine che il giudice valutera' in ciascun caso particolare e che sara' di almeno sei mesi;
  • iii)malgrado ogni diligenza utile presso le autorita' competenti dello Stato richiesto, non e' stata ottenuta un'attestazione.
  • c)Le lettere a) e b) non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa;

[4]2. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e una decisione e' state emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facolta' di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

  • i)il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
  • ii)i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
  • b)La richiesta di rimuovere la preclusione e' inammissibile se non e' formulate entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
  • c)Ciascuno Stato membro ha la facolta' di dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tale richiesta e' inammissibile se e' formulata dopo lo scadere di un termine che esso precisera' nella propria dichiarazione, purche' tele termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.
  • d)Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art19 · fonte su Normattiva