I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' ed i permessi rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente nel corso del periodo della loro validita'. Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e i permessi rilasciati ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Testo vigente dal 18 settembre 1974
