Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in confor- mita' al suo articolo 15; d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3; e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13; f. ogni altro atto, notifica e comunicazione relativa alla presente Carta. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Carta. Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia autentica conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art18 · fonte su Normattiva