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[1]dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni
[2]1. Ognuna delle parti contraenti garantira', dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, di quanto segue: (a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri profitti, maturati su un investimento dell'investitore dell'altra parte contraente; (b) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione dello investimento effettuato da un investitore della parte contraente; (c) fondi per il rimborso dei prestiti; (d) compensi e indennitA' percepiti dai cittadini dell'altra parte contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. 2. Senza limitare la portata dell'articolo 5 del presente accordo, le parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1990 al 9 aprile 1991
