1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalita' fissate dall'accordo previsto dall'art. 14 della presente Convenzione. 2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine, sono ripartiti tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
