Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

[1]ALLEGATO I alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, concernente la tenuta del conto di gestione previsto dall'articolo 12 della Convenzione.

[2]Art. 1.

[3]Il "conto ricapitolativo delle spese e degli introiti della linea" previsto all'articolo 12 della Convenzione e denominato, nel presente allegato, "conto di gestione della linea" concerne la sezione di linea compresa tra la frontiera Nord (Col di Tenda) e la frontiera Sud (Piena) con l'esclusione della stazione di Breil. Esso comprende inoltre la parte della linea delle comunita' definite dall'art. 13 della Convenzione. Detto conto e' tenuto secondo le regole applicabili alla S.N.C.F., salvo le modificazioni previste nel presente allegato, e conformemente alle disposizioni dell'accordo previsto dall'art. 14 della Convenzione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~allegato-i-art1 · fonte su Normattiva