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1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Societe' Nationale des Chemins de Fer Francais (S.N.C.F.). 2. Il Governo italiano puo' far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformita' degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati. 3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalita' da esse stabilite, potra' far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare trasbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potra' inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
