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1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalita' fissate dall'accordo previsto dall'art. 14 della presente Convenzione. 2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine, sono ripartiti tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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