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1. La ricostruzione della linea e' effettuata a cura del Governo francese. 2. Le caratteristiche tecniche della linea, i progetti di ricostruzione e le loro eventuali modificazioni, la valutazione delle spese corrispondenti, le modalita' di controllo dei lavori e delle spese, sono fissate di comune accordo dai due Governi.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
