Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 46 — Misure relative al caffè trasformato
- 1)I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffe' con l'esportazione del caffe' trasformato.
- 2)In questo spirito, i Membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.
- 3)Qualora un Membro consideri che il disposto del paragrafo 2) del presente articolo non e' osservato, esso avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, ciascuna delle due parti puo' sottoporre la questione al Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58.
- 4)Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il diritto dei singoli Membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato, o, se del caso, per risanare la situazione.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
