dei contributi in contanti
- a)Il versamento nel conto amministrativo dei contributi dei paesi partecipanti in virtu' degli articoli 16 e 53, i versamenti in contanti dei paesi contribuenti al conto della scorta regolatrice in virtu' degli articoli 21, 22 e 23, i versamenti dal conto amministrativo ai paesi partecipanti in virtu' dell'articolo 53 ed i versamenti in contanti dal conto della scorta regolatrice ai paesi contribuenti in virtu' degli articoli 21, 22, 23, 31 e 32, vengono fatti in sterline o, a scelta del paese interessato, in una moneta liberamente convertibile in sterline sul mercato dei cambi a Londra.
- b)Ogni paese partecipante che, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo, non vi avesse provveduto al versamento, puo' essere privato dal Consiglio del diritto di voto. Qualora detto paese non abbia versato il proprio contributo entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, esso puo' essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtu' dell'Accordo, restando inteso che, non appena ricevuto la somma del contributo dovuto, il Consiglio consentira' che il paese interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso fosse stato privato ai sensi del presente paragrafo.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
