Art. 53 — Partecipazione separata
Un governo, quando deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o quando notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, secondo il caso, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali questo governo assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
