• 1)Le spese risultanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria in materia penale sono a carico della Parte Contraente sul territorio della quale esse si sono verificate.
  • 2)Le spese risultanti dal trasferimento provvisorio di una persona in stato di detenzione sul territorio della Parte Contraente richiesta sono a carico della Parte Contraente richiedente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art35 · fonte su Normattiva