- 1)Le spese risultanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria in materia penale sono a carico della Parte Contraente sul territorio della quale esse si sono verificate.
- 2)Le spese risultanti dal trasferimento provvisorio di una persona in stato di detenzione sul territorio della Parte Contraente richiesta sono a carico della Parte Contraente richiedente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
