1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad aderirvi. 2. Tale adesione ha effetto con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto un mese dopo la data del deposito.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art11 · fonte su Normattiva