[1]Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo precisera' che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto medesimo sara' devoluta - su richiesta di una delle due parti - ad un arbitrato privato, in applicazione dell'articolo 25 del Protocollo.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati a farlo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. Fatto a Roma, 23 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

[3]Per la Repubblica italiana Per l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali GIOVANNI VINCENZO SORO HERMANN BONDI

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art34 · fonte su Normattiva