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1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere stanziate sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio di investimento. 2. Ogni bilancio deve essere in pareggio nelle entrate e nelle spese. Le entrate e le spese dell'Agenzia relative ai centri di ricerche e di sperimentazione, alle scuole ed in generale a tutti gli organismi istituiti in applicazione dell'articolo 2 del presente Statuto sono dettagliate in un rendiconto speciale. 3. Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo delle entrate e delle spese che non sono stabilite in appresso saranno determinate da un regolamento finanziario redatto in base all'articolo 30 del presente Statuto.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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