Articolo XI E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 12 cosi' redatto: "Articolo 12 Gli accordi tra l'Organizzazione ed una o piu' Parti contraenti oppure uno o piu' Stati non membri od una Organizzazione internazionale relativi ai compiti previsti all'articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti ed obblighi delle Parti agli Accordi nonche' le condizioni di finanziamento e determinare i provvedimenti da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia alle condizioni previste al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3 dell'articolo 11."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
