Articolo XI E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 12 cosi' redatto: "Articolo 12 Gli accordi tra l'Organizzazione ed una o piu' Parti contraenti oppure uno o piu' Stati non membri od una Organizzazione internazionale relativi ai compiti previsti all'articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti ed obblighi delle Parti agli Accordi nonche' le condizioni di finanziamento e determinare i provvedimenti da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia alle condizioni previste al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3 dell'articolo 11."

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxi · fonte su Normattiva