La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' al primo paragrafo dell'articolo 44, anche per quegli Stati che l'abbiano ratificata, accettata, approvata o vi abbiano aderito in data posteriore. Essa sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni salvo denuncia La denuncia dovra' essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima dello scadere dei cinque anni. Potra' essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solo per quanto concerne lo Stato che l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art45 · fonte su Normattiva