[1]Misure di sorveglianza.

[2]Le competenti Autorita' doganali delle due Parti Contraenti prenderanno ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso in rapporto alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione. In caso di frode, esse avranno il diritto di escludere o di sospendere dalle facilitazioni stesse le persone che le abbiano commesse o che vi abbiano partecipato, se riconosciute colpevoli. Occorrendo, le Autorita' doganali dei due Paesi si metteranno d'accordo sulle misure da adottare. Le due dogane, se ufficialmente richieste, si forniranno vicendevolmente notizie sui movimenti delle merci, prodotti, veicoli, animali, ecc. contemplati dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art11 · fonte del testo