Ogni paese partecipante che si ritira dal presente Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell'articolo 25, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, a meno che il ritiro abbia luogo:

  • i)Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 44 o del paragrafo f) dell'articolo 55 oppure
  • ii)Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art56 · fonte su Normattiva