Art. 56 — Ritiro
Ogni paese partecipante che si ritira dal presente Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell'articolo 25, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, a meno che il ritiro abbia luogo:
- i)Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 44 o del paragrafo f) dell'articolo 55 oppure
- ii)Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
