(1) La presente convenzione e' aperta all'adesione degli Stati non firmatari alle condizioni previste nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo. (2) Le domande di adesione sono presentate al Governo della Confederazione svizzera, che le notifica agli Stati dell'Unione. (3) Le domande di adesione sono esaminate dal consiglio, tenuto conto particolarmente delle disposizioni dell'articolo 30. Tenuto conto della natura della decisione da prendere e in deroga alla norma osservata per le conferenze di revisione, l'adesione di uno Stato non firmatario risulta acquisita se la sua domanda e' accettata alla maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti. Al momento del voto, i tre quarti degli Stati dell'Unione devono essere rappresentati. (4) In caso di decisione favorevole, lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo della Confederazione svizzera, il quale notifica il deposito agli Stati dell'Unione. L'adesione prende effetto trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art32 · fonte su Normattiva