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in materia di divieti e restrizioni all'esportazione 1. Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all'esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioni:

  • a)il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei Membri importatori;
  • b)prima di istituire un divieto o una restrizione all'esportazione il Membro che intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possibile il Comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione fornisce, su richiesta, all'altro Membro le necessarie informazioni. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo Membro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1995 al 11 gennaio 1995

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