[1]Articolo VII
[2]1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. 2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
