[1]Articolo VII

[2]1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. 2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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