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[1]DELLA PERSONA TRASFERITA
[2]Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita e non puo' torturare ne' imporre trattamenti crudeli, inumani o degradanti alle persone trasferite in virtu' del presente Trattato, in conformita' agli obblighi internazionali derivanti dagli Accordi applicabili in materia di diritti umani.
Testo in vigore dal 28 luglio 2020 al 28 luglio 2020
