Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 2020 al 28 luglio 2020. Leggi il testo vigente →

[1]DELLA PERSONA TRASFERITA

[2]Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita e non puo' torturare ne' imporre trattamenti crudeli, inumani o degradanti alle persone trasferite in virtu' del presente Trattato, in conformita' agli obblighi internazionali derivanti dagli Accordi applicabili in materia di diritti umani.

Testo in vigore dal 28 luglio 2020 al 28 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art10 · fonte su Normattiva