1. Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulla rotte specificate tra i rispettivi territori. 2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra', in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sull'intero percorso o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle Parti contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' di offrire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' sufficiente a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta che provengano o sono diretti al territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa. Il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta imbarcati e sbarcati negli scali situati nel territorio di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa lungo itinerari specificati verra' assicurato tenendo presente il principio generale che la capacita' deve essere correlata:
- a)alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e il Paese di destinazione;
- b)alle esigenze del traffico dei Paesi attraversati, tenuto conto degli altri servizi di trasporto esercitati dalle imprese degli Stati compresi nella zona e c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso. 4. Per dare pratica attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, si conviene che le imprese designate delle due Parti contraenti si consulteranno in vista della determinazione della capacita' da offrirsi sui servizi convenuti. Le imprese designate terranno costantemente informate le rispettive autorita' aeronautiche e, nel caso in cui non raggiungano un accordo sulla determinazione della capacita', rimetteranno a questo la soluzione della questione secondo la procedura prevista nell'articolo 8.
Testo vigente dal 3 agosto 1965
