Art. 6 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]Sui vaglia postali gia' pagati e su quelli ancora da pagarsi ai sensi dell'art. 5 ogni Amministrazione che effettua un pagamento dovra' fornire all'Amministrazione che deve essere considerata come Amministrazione mittente ai sensi degli articoli 1 e 2 delle speciali distinte di credito espresso in corone austro-ungariche:
- a)per i vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 inclusivo;
- b)per i vaglia postali emessi dopo tale giorno.
[2]Le distinte di credito per vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 saranno inviate all'Amministrazione postale austriaca, e le altre Amministrazioni competenti secondo gli articoli 1 e 2.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
