Art. 1 (Convenzione fra Austria e Italia)
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[1]Convenzione fra l'Austria e l'Italia circa le pensioni provinciali e comunali.
[2]L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano le pensioni provinciali e comunali, volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
[3]Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:
[4]il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
[5]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[6]S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;
[7]i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[8]Art. 1.
[9]Le Provincie e i Comuni che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conferiranno, e corrisponderanno le pensioni e gli altri assegni regolamentari di riposo o di previdenza anche a quei pensionati che gia' furono in loro servizio, i quali divenissero, in base ai Trattali di pace, cittadini dell'altra Alta Parte contraente e precisamente nello stesso ammontare e giusta le norme stesse come ai pensionati, che acquistano la cittadinanza dello Stato nel quale i sopradetti enti hanno la loro sede. Lo stesso vale anche per quel funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
