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Nelle circoscrizioni provinciali e comunali che per effetto dei Trattati di pace vengono divise, l'onere delle pensioni stara' a carico di quella parte delle circoscrizioni alla quale i pensionati appartengono in seguito all'ottenimento della cittadinanza per effetto del Trattati di pace.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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