Art. 1 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
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[1]Convenzione fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.
[2]L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria, volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
[3]Il Presidente Federale della Repubblica Austriaca:
[4]Il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
[5]Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
[6]il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario;
[7]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[8]S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;
[9]Il Capo dello Siato Polacco:
[10]il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;
[11]Sua Maesta' il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:
[12]il signor Ottokar Rybar, ex deputato;
[13]Sua Maesta' il Re di Romania:
[14]il signor Al. Em. Lahovary, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
[15]quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[16]Art. 1.
[17]A partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, ciascuna delle Alte Parti contraenti prendera' a suo carico le pensioni, le graziali e le indennita' caroviveri dei pensionati civili e militari che, alla data del 3 novembre 1918, erano gia' state accordate dal cessato Governo austriaco ai beneficiari riconosciuti e divenuti in virtu' del suddetto Trattato, cittadini dello Stato rispettivo, sia di pieno diritto sia per opzione o per elezione.
[18]Alle stesse condizioni saranno a carico delle Alte Parti contraenti le pensioni, graziali e indennita' caroviveri che, alla data del 3 novembre 1918, erano gia' state assegnate dalle cessate amministrazioni comuni dell'antica Monarchia austro-ungarica, compresa l'Amministrazione provinciale della Bosnia e dell'Erzegovina, ai beneficiari che, alla data suddetta, erano cittadini del cessato impero d'Austria.
[19]La presente Convenzione non si applica alle pensioni, graziali e indennita' caroviveri dei pensionati delle Ferrovie dello Stato; non si applica inoltre a quelle dei pensionati delle altre imprese delle Stato che non erano a carico dell'erario statale, ma erano a carico di fondi autonomi di pensioni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
