Art. 100
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DI CREDITI AMMESSI - IMPROPONIBILITA', SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DA PARTE DEL FALLITO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO CHE L'ACCERTAMENTO, NEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO, DEL CREDITO CONTESTATO, ABBIA EFFICACIA PREGIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN PRESENZA DI UNA PLURALITA' DI SOLUZIONI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nella procedura fallimentare disciplinata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riguardo al subprocedimento di formazione dello stato passivo, e' previsto che il creditore possa impugnare, con ricorso al giudice delegato, i crediti ammessi (art. 100, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), mentre per consolidata interpretazione della Suprema Corte (che rende la norma diritto vivente) analoga legittimazione all'impugnazione non e' riconosciuta al fallito (e neppure, in suo nome e per suo conto, al curatore); al contrario, non vi e' univocita' nella giurisprudenza in ordine all'eventuale efficacia preclusiva del decreto del giudice delegato, che dichiara esecutivo lo stato passivo, anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Peraltro anche a volere accogliere l'interpretazione estensiva, fatta propria dal giudice a quo, che proprio per tale ragione ha dubitato della compatibilita' del sistema normativo con la garanzia di difesa del fallito, alla Corte e' precluso alcun tipo di intervento, in quanto la richiesta soluzione adeguatrice, diretta, in via di ipotesi, al rafforzamento delle garanzie difensive del debitore, presuppone una scelta fra piu' soluzioni astrattamente possibili (esclusione in sede di giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento dell'efficacia preclusiva del precedente accertamento del passivo; estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi allo stato passivo; attribuzione di questa legittimazione al curatore nell'interesse del fallito, ecc.), rimesse (ved. massima A) alla valutazione discrezionale del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la non fondatezza della questione, ma senza considerazione del motivo (allora non prospettato) relativo all'effetto preclusivo dell'accertamento del passivo nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento: S. n. 222/1984.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art100 · fonte su Normattiva
FALLIMENTO - AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI GIA' AMMESSI E LA DECORRENZA DEL TERMINE, PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER LE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO.
In conformita' di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare e' proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentare
FALLIMENTO - AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITO ALLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI GIA' AMMESSI - TERMINI - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ANZICHE' DALLA DATA DELLA LORO EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEGLI INTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Riguardo alla opposizione, da parte dei creditori gia' ammessi allo stato passivo, avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo emanati ex art. 101, terzo comma, della legge fallimentare, (ved. massima precedente) la preventiva identificabilita' dei legittimati all'impugnazione richiede, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la diretta comunicazione ad essi del deposito del provvedimento di variazione. Nella ratio della garanzia della effettivita' della tutela del diritto di cui all'art. 24 Cost., che e' alla base della giurisprudenza della Corte in materia, non appare infatti a tal fine adeguato il deposito in cancelleria - previsto dall'art. 100, comma primo, della legge fallimentare - che e' idoneo a determinare soltanto una generale (e generica) conoscibilita'. D'altra parte la regola di uguaglianza di trattamento, secondo la quale il regime della decorrenza del termine non puo' essere ispirato da differenti criteri in casi nei quali e' omogenea la situazione cui detta decorrenza inerisce, non consente che riguardo alla decorrenza del termine per le opposizioni alle variazioni dello stato passivo continui ad applicarsi una norma del tutto analoga a quella, dello stesso art. 101, comma primo, concernente le opposizioni allo stato passivo, gia' riconosciuta illegittima con la sentenza n. 102 del 1986, e che sui soggetti legittimati all'opposizione contro i crediti tardivamente ammessi nella suddetta sentenza gravi un onere gia' ritenuto eccessivo e ingiustificato. L'art. 101, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, va pertanto dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo. - S. n. 102/1986
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO ANZICHE' DA QUELLA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CHE NE DA' NOTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - in applicazione del detto principio e in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina delle procedure concorsuali) - il successivo art. 100, comma primo, del medesimo testo legislativo - nella parte in cui stabilisce che ciascun creditore possa impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni, dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo -, in quanto, perche' sia realizzato in pieno il dettame del processo giusto (a rendere concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24, comma secondo, Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), tutti i creditori del fallito menzionati nello stato passivo - e, dunque, non solo quelli in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva - debbono essere dal curatore notiziati dell'avvenuto deposito di esso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cui ricezione deve, quindi, farsi decorrere il termine di quindici giorni (anche) per l'impugnazione dei creditori ammessi (senza riserva alcuna). - S. n. 102/1986, massima sub a).
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO AL CREDITORE IMPUGNANTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 100, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina della procedure concorsuali) - nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore che impugni i crediti ammessi nello stato passivo del fallimento, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto di fissazione dell'udienza stessa, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di tale decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti sono stati impugnati - in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma terzo, per la mancata previsione, nei confronti del creditore opponente, della comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato. - S. n. 120/1986, massima sub A).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - CREDITI AMMESSI - IMPUGNAZIONE IN PERSONA DEL FALLITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esclusione della legittimazione del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi non e' costituzionalmente illegittima. Infatti, detta esclusione trova non irrazionale giustificazione nella natura dello speciale procedimento fallimentare diretto alla tutela di interessi generali ed aventi carattere unitario. D'altronde la partecipazione del fallito alla fase sommaria della verificazione del passivo consente al fallito stesso di rappresentare le ragioni che vanno poste a fondamento del decreto di ammissione al passivo, mentre la legittimazione personale del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi favorirebbe il perpetuarsi della cognizione ordinaria con grande nocumento dei creditori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 100 R.D 16 marzo 1942, n. 267, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito a esperire l'impugnazione dei crediti ammessi). - Cfr. sent. n. 195/1975.
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensi' l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonche' verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facolta' di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresi', quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilita' di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiche' trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed e' coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovra' invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacche' per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale e' il giudice precostituito in via generale dalla legge e cio', in conformita' di consolidata giurisprudenza, e' sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si puo' ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Riguarda ancheart. 103 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Riguarda ancheart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Riguarda ancheart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE IN MERITO ALLA CONTESTAZIONE DI PRETESE CREDITORIE INSINUATE NEL PASSIVO FALLIMENTARE - COMPETENZA A DECIDERE DEL COLLEGIO - LEGITTIMAZIONE DI QUESTO A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A NORMA DA APPLICARE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, DAL GIUDICE DELEGATO - INAMMISSIBILITA'.
Il giudice sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione circa la legittimita' costituzionale di una norma, la cui applicazione, nel caso concreto, e' intesa alla definizione della controversia, e' riservato all'organo cui spetta decidere sulla controversia medesima. Pertanto, qualora sia posta in dubbio la costituzionalita' della norma riguardante le condizioni di proponibilita' dell'azione (fra le quali e' da comprendere la legittimazione dell'attore) spetta al tribunale e non al giudice istruttore, sollevare con ordinanza la relativa questione. Nella specie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare (approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267), in quanto esclude la legittimazione del debitore fallito a proporre impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, era stata sollevata dal giudice delegato al fallimento, nell'esercizio di funzioni istruttorie, e non dal collegio.
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