Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - RICORSO PER INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CREDITORE - NON RIPROPONIBILITA' DEL RICORSO E PERDITA DEL DIRITTO DI AZIONE - LAMENTATA INDEBITA EQUIPARAZIONE DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA ALL'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 1045/1988, O. n. 1124/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentare
FALLIMENTO - RICORSO PER INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CREDITORE - NON RIPROPONIBILITA' DEL RICORSO E PERDITA DEL DIRITTO DI AZIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DI CREDITORI CHE NON HANNO FATTO VALERE LE LORO RAGIONI NELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO, RISPETTO A QUELLI CHE, NON AVENDO ANCORA PRESENTATO DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA, POSSONO ANCORA PROPORLA FINO A QUANDO NON SIA ESAURITA LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la disparita' di trattamento denunciata dal giudice 'a quo' e' irrilevante ai fini dell'art. 3 Cost., trattandosi di una mera differenziazione di fatto. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentare
FALLIMENTO - AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI GIA' AMMESSI E LA DECORRENZA DEL TERMINE, PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER LE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO.
In conformita' di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare e' proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentare
FALLIMENTO - INSINUAZIONE TARDIVA - RICORRENTE NON COSTITUITOSI IN PRECEDENTE GIUDIZIO - POSSIBILITA' DI RIPROPORRE IL RICORSO PER DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata non fondata. - v. S.n. 1045/1988.
Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentare
FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 101 E 103 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ADOTTATI DAL GIUDICE, SENTITO, SE POSSIBILE, IL FALLITO (O I SUOI EREDI) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 101 e 103 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, con ordinanza 21 ottobre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 103 Legge fallimentare
FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 101 E 103 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ADOTTATI DAL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE COMUNALE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non si ravvisa la violazione, genericamente affermata, degli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della mancata previsione, nei citati artt. 101 e 103 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel contraddittorio nei confronti dell'esattore comunale. I rapporti tra la disciplina della procedura fallimentare e l'espropriazione esattoriale sono regolati dall'art. 205 T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. L'autonomia del procedimento previsto da tale norma esclude ovviamente la partecipazione dell'esattore al giudizio di rivendica nella procedura fallimentare.
Riguarda ancheart. 205 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 103 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensi' l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonche' verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facolta' di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresi', quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilita' di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiche' trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed e' coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovra' invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacche' per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale e' il giudice precostituito in via generale dalla legge e cio', in conformita' di consolidata giurisprudenza, e' sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si puo' ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Riguarda ancheart. 103 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare