Art. 187 fallimento — Domanda di ammissione alla procedura
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L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 13 agosto 1978 · versione 0 su Normattiva