Art. 187 fallimentoDomanda di ammissione alla procedura

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((L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161)).

Testo vigente dal 13 agosto 1978 al 17 luglio 2006 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art187 · fonte su Normattiva