Art. 225 fallimento — Ricorso abusivo al credito
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva