Art. 236 fallimento
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E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
- 1)le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
- 2)la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3)le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- 4)le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva