Art. 236 fallimento
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[1](Concordato preventivo ((e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria)) e amministrazione controllata).
[2]E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo ((o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria)) o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
- 1)le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
- 2)la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3)le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- 4)le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori. ((Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).)) 48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
48Il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 25 agosto 2021 · versione 67 su Normattiva