Art. 237 fallimento — Liquidazione coatta amministrativa
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Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 24 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva