Art. 26 fallimentoReclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

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Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, e' ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 2 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art26 · fonte su Normattiva