Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DECISORI EMESSI DALLO STESSO - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - OBBLIGO DI ASTENSIONE DA PARTE DEL PREDETTO GIUDICE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale -sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., <<in quanto non prevede l'obbligo di astensione del giudice delegato al fallimento, chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti decisori da lui stesso emessi ed incidenti su diritti soggettivi>>, e degli artt. 23, 25, numero 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), <<rispettivamente, nella parte in cui prevedono che il giudice delegato riferisca al tribunale in caso di richiesta di provvedimento collegiale anche quando si tratti di reclamo avverso provvedimenti da lui stesso emessi e nella parte in cui non escludono, nella stessa ipotesi, la partecipazione al collegio di detto giudice>>, poiche', premesso che la qualificazione del reclamo, risultante dall'art. 739 cod. proc. civ., come grado ulteriore del giudizio non e' estensibile al reclamo fallimentare - il quale rimane nell'ambito della stessa fase processuale e costituisce un momento dell'"iter" della procedura concorsuale, le cui peculiarita' impongono speciali esigenze di continuita' delle quali il giudice delegato e' sostanzialmente il garante - ne consegue la non operativita', nella specie, dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., e, quindi, la mancanza di un obbligo di astensione. Peraltro, la peculiare disciplina fallimentare, che si manifesta segnatamente sul piano degli effetti sostanziali del fallimento, rende impossibile la comparazione della posizione dei creditori che agiscono esecutivamente al di fuori delle procedure concorsuali - richiamata quale 'tertium comparationis' dal giudice rimettente nel prospettare la violazione dell'art. 3 Cost. - con la posizione dei creditori fallimentari: la Corte ha, infatti, affermato di recente, in proposito, che <<la declaratoria di fallimento, da cui discende la necessitata concorsualita' delle azioni esecutive dei creditori, vale a legittimare la diversita' di disciplina che il legislatore detta in relazione alle situazioni poste a raffronto>>. - V. S. n. 234/1998. - Sulle decisioni rese con riferimento al reclamo avverso i provvedimenti incidenti su diritti soggettivi e, in particolare, avverso i decreti di ripartizione dell'attivo, cfr. S. nn. 118/1963 e 42/1981 nonche' S. nn. 303/1965, 55/1986 e 156/1986, 'ex plurimis'. - V., inoltre, S. n. 158/1970, nella quale si afferma che <<nel processo fallimentare, anche per la spiccata rilevanza pubblicistica dell'istituto del fallimento, trova un'accentuazione del tutto particolare il principio di concentrazione di ogni controversia presso gli organi del fallimento medesimo: il che determina collegamenti ed interferenze processuali inevitabili, percio' non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unita'>>. - Riguardo alla molteplicita' di poteri del giudice delegato, cfr., 'ex multis', S. nn. 148/1996 e 351/1997. - Cfr., altresi', S. n. 326/1997, con la quale la Corte ha precisato che <<le caratteristiche del processo penale, finalizzato all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, a sua volta costantemente assistito dal 'favor rei', non consentono di trasporre 'sic et simpliciter' nel processo civile le considerazioni svolte relativamente a quello>>. La qual cosa <<non puo' non valere a maggior ragione con riguardo alla peculiare disciplina fallimentare>>. red.: G. Leo
Riguarda ancher.d. 1443/1940r.d. 267/1942art. 23 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO CON CONTENUTO DECISORIO SU DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMO AL TRIBUNALE - TERMINE (GIORNI TRE) - DECORRENZA - DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Posto che le vicende dell'amministrazione controllata non divergono da quella della procedura fallimentare - gia' esaminate dalla Corte nelle decisioni con le quali l'art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sulle procedure concorsuali, in relazione all'art. 23, comma primo, e' stato riconosciuto, in diverse parti, riguardo a tale procedimento, illegittimo -, s'impone che i principi posti a base di queste sentenze siano estesi all'ipotesi in esame (concernente, appunto, l'amministrazione controllata) limitatamente, peraltro, al solo dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi - involgendo la questione, si' come prospettata nei processi di provenienza, la sola adeguatezza o meno, ai fini della garanzia del diritto di difesa, della disciplina relativa al termine medesimo - con conseguente accoglimento in parte qua. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma primo, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, comma secondo, e 164 r.d. 267/1942, nella parte in cui si assoggettano al reclamo a tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione e decisione nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata. - S. nn. 42/1981 e 303/1985.
sentenza 55/1986massima n. 12295 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LIMITI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - FATTISPECIE: DECISIONI DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO NELLE CONTROVERSIE SU DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMO AL TRIBUNALE.
Sfugge all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale incidentale che, nei termini in cui viene sollevata nella ordinanza di rinvio (nel caso, riguardo all'art. 26, primo, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 23, primo comma, del medesimo r.d. n. 267/1942, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo le prescritte modalita', "i provvedimenti decisori del giudice delegato, nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge" in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost.), non ha riscontro nella res in iudicium deducta nel processo di provenienza (concernente, nel caso, specificamente solo decisioni del giudice delegato su compensi di coadiutore e stimatore nell'interesse del fallimento).
sentenza 56/1986massima n. 12296 Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO AGLI INCARICATI - RECLAMO AL TRIBUNALE - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 26, in relazione all'art. 23, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede avverso il decreto delegato di liquidazione del compenso agli incaricati, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento (art. 25, n. 7, r.d. n. 267/1942), la proponibilita' del reclamo al tribunale nel termine di tre giorni, decorrente dalla data del decreto stesso. E' gia' stata infatti dichiarata l'incostituzionalita' di detto art. 26, in relazione agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 sopracitato, nella parte in cui la norma assoggetta a reclamo al tribunale, il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 303/1985.
sentenza 56/1986massima n. 12297 Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - TERMINE DI GIORNI TRE DECORRENTE DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 26, commi primo, secondo e terzo, e 23, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), in rapporto agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, commi secondo e terzo, 163, comma secondo, e 164 dello stesso decreto, nella parte in cui si sottopongono al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato, anziche' dalla data della comunicazione, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi, induce a giudicare fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23, comma primo, r.d. 267/1942, in relazione all'art. 188 del medesimo decreto, che pertanto vanno dichiarati illegittimi - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - "nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata". - S. n. 55/1986.
Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - AUSILIARI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - COMPENSI - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - MODI E TERMINI - DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 26 (in riferimento agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, stesso decreto). - cst art. 24, primo e secondo comma.
L'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nell'assoggettare al reclamo al tribunale i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge, da' vita ad un procedimento nel quale non sono adeguatamente garantiti ne' l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio ne' la difesa della parte nel corso del procedimento stesso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - in riferimento agli artt. 23, comma primo, e 25, n. 7, ultima proposizione stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 42/1981, dichiarativa della illegittimita' costituzionale di detto art. 26, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
Riguarda ancher.d. 267/1942art. 23 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DALLA DATA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, comma primo. - cst art. 24, primo e secondo comma.
La tutela del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa esige che il termine per impugnare un qualsiasi provvedimento giudiziale decorra dalla data della sua comunicazione all'interessato e non gia' da quella della sua pronuncia. Pertanto, l'art. 26, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRECEDENTE SENTENZA DI INFONDATEZZA (N. 118/1963) - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA NORMA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO NEL SENSO GIA' DISATTESO DALLA CORTE.
E' costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma interpretata dalla giurisprudenza prevalente in senso difforme da quello ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con precedente pronuncia e, pertanto, si deve ritenere l'illegittimita` costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta il decreto del giudice delegato concernente il piano di riparto, entro tre giorni dall'emanazione, al reclamo al tribunale, in quanto per l'eccessiva brevita` del termine viene vulnerato il diritto di difesa, il cui effettivo esercizio postula che il termine di decadenza sia congruo e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia dell'emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilita` da parte dell'interessato medesimo.
sentenza 42/1981massima n. 11423 Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26 - GIUDICE DELEGATO - POTERI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL FALLIMENTO - RECLAMO AL COLLEGIO. (R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26).
La norma dell'art. 26 legge fallimentare, riguardante il reclamo al Tribunale da proporre entro tre giorni, contro i decreti del giudice delegato, si riferisce soltanto ai poteri di direzione amministrativa del fallimento (art. 25 legge fallimentare) e si ispira sia all'esigenza di rendere possibile una revisione dei provvedimenti del giudice, sia all'esigenza di rapidita', il che giustifica il carattere esecutorio del decreto, la brevita' del termine per ricorrere e l'esaurimento del reclamo nell'ambito della procedura fallimentare. La stessa norma dell'art. 26 legge fallimentare non si riferisce invece a provvedimenti emessi dal giudice nell'esercizio di funzioni di cognizione riguardanti diritti soggettivi e cio' risulta: sia dalla struttura del reclamo (che chiunque abbia interesse e' legittimato a proporre, che e' deciso in camera di consiglio, con decreto non motivato, che non sospende l'esecuzione del provvedimento) caratterizzato da elementi normalmente estranei alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi; sia dal raffronto con le forme e garanzie proprie della tutela dei diritti soggettivi, che esigono la congruita' dei termini di decadenza, comportano la decorrenza delle impugnazioni della conoscenza dell'atto impugnabile, pretendono la effettivita' del diritto di difesa.
Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare
FALLIMENTO - TUTELA PUBBLICISTICA DI INTERESSI GENERALI - TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI. (R.D. 16 MARZO 1942, N. 267).
E' da escludere che la tutela pubblicistica degli interessi generali, che caratterizza e giustifica la rapidita' e scioltezza della procedura fallimentare, comporti la impossibilita' della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.
Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26, PRIMO COMMA - RECLAMO AL COLLEGIO CONTRO DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - NON SI APPLICA ALLA IMPUGNATIVA DEI PROVVEDIMENTI DECISORI - VIOLAZIONE ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1x, legge fallimentare in relazione all'art. 24, comma 1x, della Costituzione poiche' il reclamo al Tribunale contro i provvedimenti del giudice delegato non si applica alle impugnative dei provvedimenti decisori ed e' pertanto esclusa la violazione dell'art. 24, 1x comma, della Costituzione, che si ha soltanto quando la legge limita la difesa processuale di un diritto attribuito dalla legge stessa.
Riguarda ancheart. 23 Legge fallimentare