Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Decorrenza degli effetti per i terzi in buona fede - Produzione dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai terzi in buona fede nell'ambito della procedura fallimentare - Petitum che propone un intervento sostitutivo, con la previsione alternativa della data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di quella di iscrizione nel registro delle imprese - Questione ancipite - Questione che invoca una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, per i terzi in buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento. Innanzitutto, la questione risulta ancipite, cioè proposta in termini di alternatività irrisolta, poiché il rimettente ha chiesto di rimuovere la denunciata illegittimità della disposizione censurata attraverso due distinte modalità di intervento sul testo normativo senza optare per l'una ovvero per l'altra, ponendole entrambe sullo stesso piano e indicandole come alternative tra loro. Inoltre, il regime di pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta consente di ipotizzare, in ordine alla decorrenza dei suoi effetti rispetto ai terzi, diverse soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate, sicché il richiesto intervento manipolativo appare creativo ed eccedente i poteri del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore. Infine, il silenzio serbato dall'ordinanza di rimessione su taluni aspetti problematici - riguardanti il campo di applicazione dell'evocato tertium comparationis (l'art. 16 della legge fallimentare secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese) ed il corretto inquadramento dell'oggetto del giudizio a quo (costituito da un pagamento effettuato ad un creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta) - si riverbera in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, stante l'impossibilità per la Corte di scegliere tra le distinte soluzioni prospettate dal rimettente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 198/2014 e 87/2013; ordinanza n. 176/2013. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni invocanti una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia riservata alle scelte del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 87/2013; ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013. - Sulla ratio dell'inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento (art. 44 della legge fallimentare), da individuarsi nell'esigenza di garantire un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori, v. la citata sentenza n. 234/1998.
Riguarda ancheart. 200 Legge fallimentareart. 42 Legge fallimentare
FALLIMENTO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO E PAGAMENTI DA LUI ESEGUITI O RICEVUTI DOPO IL DEPOSITO MA PRIMA DELLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI ANCHE QUANDO DELLA SENTENZA L'AUTORE O IL DESTINATARIO DELL'ATTO O DEL PAGAMENTO NON ABBIA AVUTO SENTORE - LAMENTATA EQUIPARAZIONE DI QUESTI ULTIMI AI SOGGETTI CHE NELLA STESSA SITUAZIONE ABBIANO AGITO IN MALA FEDE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI SOGGETTI CHE, RISPETTO AGLI ATTI E AI PAGAMENTI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, POSSONO INVECE FAR VALERE LA IGNORANZA DELLO STATO DI DISSESTO AI FINI DELL'AZIONE REVOCATORIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra il deposito e l'affissione della relativa sentenza - siano opponibili anche ai terzi che, in buona fede, siano stati destinatari di atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso. Identica questione e' stata infatti gia' dichiarata dalla Corte priva di fondamento, senza che ora vengano prospettati motivi nuovi o diversi da quelli esaminati. - V. S. n. 234/1998.
sentenza 12/1999massima n. 24397 FALLIMENTO - PAGAMENTI RICEVUTI DAL FALLITO DOPO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - INEFFICACIA - DECORRENZA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE STESSA - DECORRENZA, INVECE, PER IL DEBITORE IN BUONA FEDE, DALLA CONOSCENZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 228/1995 - NON FONDATEZZA
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esclude che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa sentenza - si riflettano su terzi che, in buona fede, siano stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso, in quanto - posto che, nel sistema della legge fallimentare l'inopponibilita' alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale (secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione dei suo patrimonio, trasferendoli all'organo della procedura fallimentare) finalizzato nella sua assolutezza ad un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori; e che l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilita' alla massa dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del "solvens" rappresenta il necessario riflesso dell'assolutezza di detto principio - la disposizione impugnata esprime una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole; ed in quanto il differente rilievo che assume lo stato soggettivo di coloro che hanno avuto rapporti con il fallito prima o dopo la dichiarazione di fallimento e' giustificato proprio dalla non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, caratterizzate, rispettivamente, dalla mancanza e dall'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento. - S. n. 228/1995. red.: S. Di Palma
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - INEFFICACIA, NEI CONFRONTI DEI TERZI, DEGLI ATTI COMPIUTI DAL SOGGETTO POSTO IN LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE ORDINA LA LIQUIDAZIONE E NON DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI TERZI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA RISPETTO AI TERZI COINVOLTI NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilita' del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in quanto - posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua "esteriorizzazione", che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo - il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo' assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); ed in quanto, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 l. fall.), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza; sicche', eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita' in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 200 Legge fallimentare
FALLIMENTO - EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO DOPO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA, MA PRIMA DELL'AFFISSIONE, DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI, SENZA CHE RILEVI LA BUONA FEDE DEI TERZI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON RIFERIBILITA' ALLE NORME IMPUGNATE DELL'INVOCATO PARAMETRO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne puo' dunque contestare la legittimita' costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quo' - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 42 Legge fallimentareart. 17 Legge fallimentare
FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E CODICE PENALE, ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA', PUR IN QUELLA SITUAZIONE, DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 162 cod.pen. "nella parte in cui non consentono all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacita' derivante dalla dichiarazione di fallimento". (La questione e' stata sollevata dal Pretore di Donnaz, con ordinanza 4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). Non sussiste la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non essendo negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, ne' essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.
Riguarda ancheart. 42 Legge fallimentareart. 162 Codice penale
REATI E PENE - CONTRAVVENZIONE - OBLAZIONE - NON SI FONDA SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOLVIBILITA' - SUA FINALITA' - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATO ABBIENTE E NON ABBIENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Questa Corte, con sentenza 27 giugno - 4 luglio 1974, n. 207, sotto il profilo del differenziato trattamento tra condannato abbiente e condannato non abbiente, ha escluso la sussistenza della denunciata illegittimita', considerando che l'istituto della oblazione non si fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilita', ma trova fondamento nell'interesse dello Stato di definire, con economia di tempo e di spese, i provvedimenti relativi a reati di minore importanza e nell'interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna.
Riguarda ancheart. 42 Legge fallimentareart. 162 Codice penale
FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E COD.PEN., ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE DECISA CON SENT. N. 149 DEL 1971 - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Questa Corte ha piu' volte precisato il concetto che l'eguaglianza giuridica e' uguaglianza di trattamento di situazioni ragionevolmente simili e sussiste disparita' di trattamento nei casi di eguale disciplina di situazioni diverse. In coerenza con tale concetto ha rinvenuto, con la sentenza 18-20 giugno 1971, n. 149, la violazione dell'art. 3 della Costituzione nella equiparazione di due situazioni del tutto diverse: l'insolvibilita' - richiesta come fatto oggettivo previsto dall'art. 136, comma primo, cod.pen., per la conversione della pena pecuniaria non eseguita nella piu' grave pena detentiva - e l'insolvenza - situazione contingente, condizionata e talvolta provvisoria del fallito, posto nella impossibilita' giuridica di disporre dei suoi beni e quindi di pagare. Manca ogni ragionevole somiglianza tra le situazioni considerate nella citata sentenza n. 149 del 1971 per la conversione della pena pecuniaria inflitta al fallito in quella detentiva e la situazione prospettata dal Pretore di Donnaz in relazione all'art. 162 cod.pen.. (Secondo il Pretore di Donnaz gli artt. 42 e 44 r.d. n. 267 del 1942 e 162 cod.pen., priverebbero il fallito del completo esercizio di tutti i diritti che l'ordinamento riconosce per l'esercizio della difesa e, pertanto, violerebbero l'art. 24 della Costituzione. Tale violazione non troverebbe giustificazione nel rispetto del principio della "par condicio creditorum", non avendo esso rilevanza costituzionale come la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato perche' il fallito - "pur conservando la titolarita' dei suoi beni e pur di fronte ad un possibile esito positivo della procedura fallimentare, che gli permetta di ottenere in futuro la disponibilita' della somma fissata per l'oblazione, viene sottoposto, in ragione soltanto del suo dichiarato stato di insolvenza, ad una situazione di ingiustificata disparita' di trattamento", in quanto gli e' precluso, di estinguere, con il pagamento, l'azione penale).
Riguarda ancheart. 42 Legge fallimentareart. 162 Codice penale